Art. 4.
(Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico).

      1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento

 

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di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale definita ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, il servizio idrico integrato è da considerare servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
      2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica nonché mediante meccanismi tariffari.
      3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono impegni del Governo italiano ai fini della sottoscrizione e ratifica di qualsiasi trattato o accordo internazionale in materia.